Iva al 10%. Quando ne possiamo usufruire?

È in vigore da poco meno di due mesi la legge di bilancio 2018 e con essa le misure di agevolazione fiscale, comprese quelle per la casa.
Oltre ai bonus fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica ed adeguamento sismico, di cui vi abbiamo già parlato in un altro post (Detrazioni fiscali 2018. Cosa cambia? | http://bit.ly/2iRLUAM) la Legge di Bilancio contiene una norma che prova a chiarire una questione spinosa, che da anni tormenta committenti, imprese e professionisti: quando applicare
l’aliquota IVA del 10% nei lavori edilizi.

ristrutturazione casa

Riavvolgiamo il nastro: la legge n. 488/1999 ha previsto l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% alle prestazioni relative ad interventi di recupero del patrimonio edilizio, cioè manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione residenziale.
Successivamente il d.m del 29/12/1999 ha individuato i così detti
“beni significativi” (es. ascensori, montacarichi, infissi esterni ed interni, sanitari e rubinetterie, ecc.), beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell’ambito degli interventi di ristrutturazione, ma a cui viene applicata un'aliquota iva differente a seconda dalla tipologia di intervento edilizio.

ristrutturare casa iva 10%

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Per queste tipologie di intervento, si applica l'iva agevolata al 10% solo al valore della prestazione lavorativa (manodopera).
Si applica l’aliquota IVA ordinaria al 22%:

  • ai materiali o ai beni significati forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;

  • ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente;

  • alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio;

  • alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso, la ditta subappaltatrice deve fatturare con IVA al 22% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’IVA al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo.

Facciamo un esempio pratico: supponiamo di voler rifar il bagno di casa. La spesa totale è di 6.000 € di cui 2.000 per la prestazione lavorativa e 4.000 per l’acquisto di beni significativi (rubinetterie, sanitari, rivestimenti, ecc).
Ebbene, sui 6.000 euro di beni significativi, l’IVA agevolata al 10% si applica solo su 2.000 €, cioè sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi.

Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
Per queste tipologie di intervento invece non c'è distinzione: si applica l’IVA al 10%, oltre che sul valore di tutti i tipi di interventi e prestazioni lavorative, anche sui beni e materiali necessari per la ristrutturazione, cioè a quei beni che conservano la propria individualità (porte, finestre, sanitari, caldaie, infissi esterni, ecc.). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto vien fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

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